a cura di Davide Franchi, dottore commercialista e consulente direzionale per comprensori sciistici

Entro il 30 aprile 2025 andrà inviata la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2024, un adempimento che quest’anno presenta qualche criticità per le scuole sci. Il quadro normativo è infatti cambiato in corso d’anno col passaggio delle prestazioni dal regime di esenzione IVA all’imponibilità con aliquota IVA 5%.
Con l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% a partire dal 10 agosto 2024, le scuole sci potrebbero trovarsi ad affrontare qualche criticità nella predisposione della dichiarazione IVA 2025 relativa al periodo d’imposta 2024. Fino al 9 agosto 2024 le lezioni di sci erano considerate esenti IVA ex art. 10 n. 20 e molti contribuenti avevano optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972. Le scuole sci che avevano adottato questo regime, di conseguenza, non emettevano fatture (se non richieste dai clienti) e annotavano il totale dei corrispettivi giornalieri nel registro degli incassi. L’IVA sugli acquisti era considerata completamente indetraibile.
Con le modifiche introdotte dal 10 agosto 2024 le prestazioni di insegnamento dello sci sono diventate imponibili IVA con l’aliquota del 5%. La norma che prevede l’imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia ai singoli lavoratori autonomi sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.
Molte scuole sci che hanno optato, negli anni, per la dispensa degli adempimenti ex art. 36 bis (valevole per tutto il 2024), dal 10 agosto 2024 in avanti hanno continuato a considerare l’IVA sugli acquisti completamente indetraibile e hanno fatturato tutte le singole prestazioni di insegnamento con IVA 5%, versando integralmente l’IVA sulle prestazioni fatturate. La revoca della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis con il 2024 (indicando l’opzione nella Dichiarazione IVA 2025 – anno 2024) comporterebbe, infatti, l’avere omesso la fatturazione delle prestazioni da gennaio al 9 agosto 2024, con le conseguenti sanzioni per omessa o tardiva fatturazione che sarebbero quasi certamente più gravose del beneficio fiscale derivante dalla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Con il 2025 è opportuno revocare l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, che sarà comunicata nel quadro VO della Dichiarazione IVA anno d’imposta 2025, che verrà presentata nel 2026. L’IVA sugli acquisti registrati da gennaio 2025 in avanti sarà in questo modo pienamente detraibile.
Un’altra problematica IVA affrontata dalle scuole sci riguarda le fatture ricevute da maestri di sci stranieri che svolgono l’attività con la propria partita IVA estera. Tali prestazioni sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e vanno integrate con emissione di autofattura elettronica con IVA al 5% a cura della scuola sci italiana.
Si ricorda, infine, che i maestri di sci che svolgono la professione con la propria partita IVA indivdiduale, applicando il regime forfettario (che tra le condizioni per aderire prevede un limite di fatturato annuo inferiore a 85.000 €) non sono soggetti all’applicazione dell’IVA al 5% in fattura e, di conseguenza, l’IVA sulle fatture di acquisto è totalmente indetraibile.
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