a cura di Davide Franchi, dottore commercialista e consulente direzionale per comprensori sciistici

Parte il 31 marzo il nuovo obbligo assicurativo per la stipula di una polizza a copertura dei danni ai beni aziendali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Una norma che interessa da vicino le imprese funiviarie, le quali operano in aree spesso contraddistinte da un elevato rischio idrogeologico. Secondo autorevoli pareri interpretativi andranno assicurati non solo i beni aziendali di proprietà, ma anche quelli impiegati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa. Conseguenze pesanti in caso di mancata o irregolare stipula, con l’esclusione da sovvenzioni, contributi e benefici economici da fondi pubblici.
Entrerà in vigore il 31 marzo, per i soggetti giuridici tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, il nuovo obbligo assicurativo di stipula di una polizza a copertura dei danni ai beni aziendali, ai sensi l’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni a:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti etc.
Il nuovo obbligo previsto in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2024 non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Non rientrano infatti nella definizione di “impianti e macchinari” sopra citata i veicoli iscritti al Pra.
Non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza; tuttavia, in tal caso è prevista la possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.
Le Compagnie assicurative dovranno:
- predisporre le nuove polizze (per le compagnie che già non prevedono tale tipo di copertura)
- o adeguare i contratti assicurativi già previsti nell’offerta alla clientela secondo le disposizioni del D.M. attuativo entro il 29 marzo 2025.
Per le polizze già sottoscritte, l’adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo utile.
Le interpretazioni della norma, come quella fornita dall’articolo scritto da Francesca Colombo e Maurizio Hazan su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio, fanno ritenere che l’obbligo cada su chi detiene i beni ossia su chi li utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività d’impresa. Di conseguenza anche i beni posseduti in locazione, comodato o leasing devono essere assicurati, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il nuovo obbligo assicurativo interessa da vicino tutte le imprese funiviarie, in considerazione dell’elevato numero di beni strumentali utilizzato per l’attività. L’obbligo interessa anche tutti i soggetti giuridici che, come in molti casi accade, gestiscono le strutture senza esserne proprietari. In questo caso l’unica soluzione per non soggiacere all’obbligo è quella che sia il proprietario o il concedente delle infrastrutture a provvedere alla stipula della polizza assicurativa. Per le specificità del settore, in cui buona parte delle aziende operano in aree dal rischio idrogeologico più elevato rispetto ad altre tipologie di attività, l’impatto economico dei premi da pagare rischia di non essere trascurabile. Sulle imprese graverà un ulteriore costo fisso da fronteggiare, con il rischio, in caso di mancata stipula o pagamento, di perdere l’accesso a contributi pubblici che, a differenza di altri settori, hanno una presenza pressoché costante e strutturale in ogni esercizio d’attività.
Si tratta di una norma che, se da un lato può garantire a imprese di un settore particolarmente esposto alle calamità naturali, una copertura assicurativa in grado di tutelarle dai danni eventualmente subiti, dall’altro rischia di essere particolarmente penalizzante soprattutto per le piccole località dalle ridotte dotazioni tecniche. Queste realtà, non disponendo di potenti impianti di innevamento, risentono maggiormente delle annate con condizioni climatiche e di innevamento sfavorevoli. La presenza di un ulteriore costo fisso da fronteggiare irrigidisce ulteriormente la struttura dei costi aziendali. Ciò potrebbe rendere ancora più complessa la loro sopravvivenza che resta fondamentale sia per le comunità locali, che per assicurare un avvicinamento allo sci più agevole e appetibile da parte delle nuove generazioni.